Il padre non paga gli alimenti. Al figlio minore pensa il nonno. Giornale di Sicilia-Fatti e notizie 9 giugno '10 

 

 

Lo ha deciso il Tribunale. L'uomo è già stato condannato sette volte. Nega gli assegni anche all'ex moglie.
INVOCATA PER LA PRIMA VOLTA AVANTI IL TRIBUNALE DI NICOSIA UNA NORMA DI RARISSIMA APPLICAZIONE: L'ART. 148 DEL CODICE CIVILE.

IN LUOGO DEL PADRE INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DELL'ASSEGNO STABILITO NELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE IN FAVORE DEL FIGLIO MINORE PUO' ESSERE FATTA VALERE LA RESPONSABILITA' SUSSIDIARIA E COMPLEMENTARE DEI NONNI.

 

 

 

Per una ricostruzione della vicenda e delle problematiche giuridiche implicate si trascrive il testo del ricorso.


TRIBUNALE CIVILE DI NICOSIA
Ricorso ex art. 148, 2 comma cod. civ.
per
la Sig.ra ********, nata a Nicosia il ****** ivi residente alla ********** Cod. Fisc. *******, elettivamente domiciliata in Nicosia, a “Palazzo Cirino”, via F.lli Testa, civico 53, presso e nello studio dell’Avv. Salvatore Timpanaro (Cod.Fisc. TMP SVT 55R27F892D), che la rappresenta e difende ed è ad litem legittimato in forza di procura speciale in calce al presente atto.

I°- La ricorrente, il ******, contraeva matrimonio con il rito civile con il Signor ******.
Dal matrimonio, il ******, è nato il minore ******.
Nel luglio del 2003, con la sentenza nr. 126/03, 151/98 R.G e 918 di cron., tra le parti è stata pronunciata la separazione con addebito di responsabilità a carico del marito.
Detto provvedimento (DOC.1) sanciva l’obbligo per esso ****** di corrispondere un assegno complessivo di € 300,00 (poi aumentato ad € 400,00 in forza del decreto 28 maggio 2009 di cui infra) per il mantenimento della moglie e del figlio, che veniva affidato alla stessa.
L’******, però, sin da allora non ha adempiuto a tale obbligo.
La ******, quindi, ha provveduto a tutte le esigenze primarie del proprio figlio, preoccupandosi anche di trovare una stabile occupazione.
Saltuariamente ha prestato attività lavorativa grazie ad un contratto d’inserimento ai sensi della L.R. 5/2005-Cantieri di servizio; contratto a termine per un totale di 8 ore settimanali con diritto a percepire un trasferimento monetario mensile pari ad € 193,64. 
Detto contratto è comunque cessato a far data dal 6 Settembre 2008 con conseguente peggioramento della propria situazione economica, già di per sé disastrosa.
La precedente attività lavorativa garantiva all’istante, infatti, un reddito minimo ancorché del tutto insufficiente a far fronte ai notevoli bisogni del proprio figlio.
La stessa è stata costretta, quindi, a ricorrere all’aiuto economico dei propri genitori, che sin qui hanno cercato di assicurare alla figlia ed al minore il minimo indispensabile per la sopravvivenza, con conseguenti e costanti rinunce anche da parte degli altri familiari conviventi.
****** non si è interessato, mai ed in alcun modo, di assicurare al proprio figlio una crescita serena o quanto meno non disagiata .
Non lo ha mai cercato, non si è preoccupato della sua salute, del suo destino, della sua infanzia, dei suoi desideri, delle sue preoccupazioni .
Più volte incontrandolo per strada non lo ha –sinanco - degnato di uno sguardo, segnando, così in modo irreparabile e sconvolgente la sua sfera emotiva.


II°- ****** si è reso, quindi, gravemente inadempiente ai doveri genitoriali di cui all’art. 147 c.c. 
L’art. 147 cod. civ. impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessita di cura e di educazione
Il padre ha omesso qualsiasi partecipazione alla vita di *******, mancando di vederlo e di tenerlo con sé nei tempi di permanenza stabiliti nella decisione, arrecando allo stesso notevoli sofferenze.
****** non ha, altresì, corrisposto gli assegni di mantenimento stabiliti nella sentenza. 
Solo saltuariamente e con notevoli ritardi vi ha provveduto a seguito delle innumerevoli querele mensilmente sporte dall’odierna ricorrente.
In seguito a dette iniziative giudiziarie l’inadempiente genitore è stato reiteratamente condannato per il delitto p.e p. dall’articolo 570 codice penale.
Molteplici le condanne a cui, comunque, ****** è sempre rimasto indifferente (DOCC. 2/5).
Analoga indifferenza e disinteresse, esso genitore, ha mostrato anche a seguito del richiamo formale ed ammonimento adottati dal Tribunale di Nicosia ex art. 709 ter c.p.c. con provvedimento del 28 maggio 2009 (DOC. 6).
Essa ******, infatti, in data 2 marzo 2009 depositava ricorso a seguito del quale:
1) otteneva la modifica delle condizioni di separazione in ordine al contributo per il mantenimento del minore. A decorrere dal marzo 2009 ****** è, infatti, obbligato a corrispondere alla ****** la somma di € 400,00 (e non più € 300) quale contributo per il mantenimento proprio e del proprio figlio.
2) ****** veniva ammonito al puntuale adempimento delle prescrizioni contenute nella sentenza del Tribunale di n. 126/2003 del 22-31/7/2003 e nel presente decreto, avvertendolo che, perdurando il comportamento di inadempimento, potrebbe subire l’applicazione delle sanzioni previste nell’art. 709 ter co. II punti 2), 3) e 4).
Nonostante detta ammonizione ******, però, ha perseverato nella propria condotta (DOC. 6-7-8), facendo mancare al minore i minimi mezzi di sussistenza necessari per soddisfare le basilari esigenze di vita.


III°- L’odierna ricorrente è stata costretta ancora una volta a ricorrere all’aiuto dei nonni materni per soddisfare, per l’appunto, i più elementari bisogni e per le quotidiane esigenze di vita del proprio figlio ( spese scolastiche, vitto, alloggio, spese mediche, ecc).
E’ di tutta evidenza, però, che essi ascendenti materni non possono da soli farsi carico di ogni necessità riguardante il proprio nipote e che, pertanto, anche i nonni paterni devono concorrere nel garantire ed assicurare al minore ****** il diritto al mantenimento.
Tutti gli ascendenti, legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti, infatti, a fornire ai genitori stessi i «mezzi necessari» affinché possano provvedere al mantenimento dei minore, oltre ad avere un obbligo diretto e primario di prestare gli alimenti ad essi minori ai sensi dell’art. 433 cod. civ.


IV°- L’art. 148 cod. civ., invocato oggi dall’odierna ricorrente, impone, invero, l’obbligazione sussidiaria e complementare dei nonni al mantenimento dei nipoti, laddove nessuno dei genitori abbia i mezzi necessari per provvedere al mantenimento dei figli (Tribunale di Catania 18 giugno 2007).
Il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento (così recita puntualmente il 1° comma dell’art. 148 c.c.) non deve, in ogni caso, intendersi in senso assoluto.
L’obbligazione degli ascendenti sussiste anche quando l’apporto contributivo del nucleo genitoriale sia insufficiente a garantire il minimo ai propri figli.
L’obbligazione ex art. 148 c.c. scatta, infatti, in presenza di oggettiva inadeguatezza dell’apporto da parte dei genitori, quando gli stessi non possono o non vogliono contribuire al mantenimento.
Nel caso di specie è evidente la condotta reiteratamente omissiva ed ostinatamente inadempiente dell’******* Pietro Paolo. 
Si ravvisa, pertanto, nel comportamento del padre quella colpa necessaria e sufficiente, richiesta dalla giurisprudenza di merito ormai consolidata, affinché possa essere chiamato ad intervenire l’altro soggetto obbligato ex lege, ossia l'ascendente (******).
In più occasioni, infatti, autorevole dottrina ha affermato che l'obbligazione degli ascendenti è sussidiaria o di integrazione e, quindi, sussiste anche là dove i genitori non abbiano mezzi sufficienti per cause a loro imputabili, ossia là dove è possibile ravvisare una loro colpa. 
E’ evidente, altresì, la mancanza di risorse economiche con cui provvedere al mantenimento di ****** da parte della ****** che, allo stato, è disoccupata.


V°- Sussistono, pertanto, nella fattispecie i requisiti minimi per ricorrere al rimedio di cui all’ art. 148 c.c. e ,specificatamente, per richiedere ai nonni paterni di contribuire anch’essi al mantenimento del proprio nipote ******; obbligo a cui sin qui hanno adempiuto esclusivamente i nonni materni.
Molteplici le sentenze di merito che in fattispecie assolutamente analoghe e speculari sanciscono, per l’appunto, l’obbligo dei nonni alla contribuzione per un adeguato mantenimento dei nipoti, se i genitori non possono (come ******) o non vogliono (come ******). 
Non può, dunque, essere escluso l’obbligo sussidiario di esso ******, nonno paterno, in quanto la contribuzione offerta dai genitori è palesemente insufficiente o addirittura nulla e non potendo, altresì, essi nonni materni continuare a provvedere dai soli al mantenimento di *******.
****** gode, infatti, di una situazione reddituale agiata; lo stesso, infatti, percepisce dall’INPS una elevata pensione di vecchiaia di importo superiore ad € 1.350,00 mensili.
Detto mensilità pensionistica gli consente di poter adempiere senza sacrificio alcuno all’obbligo di cui all’invocato art. 148 cod. civ. garantendo finalmente ad esso nipote ******* il giusto e sacrosanto diritto al mantenimento.





Tutto ciò premesso, la sig.ra ******, come sopra rappresentata e difesa
insta
a che:
Voglia l’Illustrissimo Signor Presidente 
ai sensi dell’art. 148, 2° comma c.c., ordinare con decreto, all’ascendente ******, nato a Nicosia il 18 dicembre 1949 ed ivi residente in V.lo I° Sant’Agata civico 10 ( Cod.Fisc. ******), - sentito esso inadempiente ed assunte informazioni - che una quota dei redditi dello stesso nella misura pari ad € 500,00 o in quell’altra, maggiore od anche minore ritenuta di giustizia, sia versata direttamente dall’Ente previdenziale (INPS) erogante il trattamento pensionistico dallo stesso goduto alla ricorrente ******, in guisa da consentire alla medesima di poter adempiere, nei confronti del figlio minore ************, ai doveri di cui all’art. 147; 
Si depositano:
- sentenza di separazione di coniugi (DOC. 1);
- nr. quattro sentenze di condanna nei confronti di ******per il delitto di cui all’art. 570 cod. pen. (DOCC. 2-3-4-5);
- decreto del Tribunale di Nicosia ex art. 709 ter c.p.c. del 28 maggio 2009 (DOC. 6);
- nr.due querele successive al decreto di ammonimento (DOCC. 7-8);
- decreto di citazione a giudizio nr. 821/09 R.G.n.r. (DOC. 9);
- certificato di residenza di ****** (DOC. 10);
- stato di famiglia storico di ****** (DOC. 11);
- stato di famiglia attuale di ****** (DOC. 12);
- certificato di disoccupazione di ****** (DOC. 13);
- stato di famiglia di ****** (DOC. 14);
- stato di famiglia di ****** (DOC. 15).
Quanto alle informazioni da assumere ex art. 148 cod. civ. si chiede che l’Ill.mo Presidente voglia disporle tramite la Guardia di Finanza nonché a mezzo degli informatori qui di seguito indicati:
- ****** (ascendente materno) da Nicosia;
- ****** (minore);
- ****** da Nicosia.
I suddetti informatori potranno, in particolare, riferire sulla situazione economica ******, sulle costanti contribuzioni degli ascendenti materni per i bisogni primari del minore, sul mancato adempimento di alcun obbligo di contribuzione per il mantenimento del minore da parte dell’******e dell’******.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è esente – ratione materiae - dal pagamento del contributo unificato. La ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Nicosia, lì ****** ’10
salvis late juribus
Avv. Salvatore Timpanaro




NOTE

La ****** è stata costretta, pertanto, a sporgere querele in ordine ai fatti successivi all’emissione del decreto di modifica delle condizioni di separazioni; querele a seguito delle quali è stato già instaurato un ennesimo procedimento penale (DOC. 6). 

Trib. Genova, 28 ottobre 2009, g.u. Parentini – “ PROVVEDONO I NONNI A CONTRIBUIRE ALL’ADEGUATO MANTENIMENTO, SE I GENITORI ‘NON POSSONO O NON VOGLIONO’ “ – in dottrina: Anna Maria OCCASIONE 
La ragione di tutela, evincibile dalla lettura di qualunque pronuncia in tema di famiglia, nasce dalla constatazione che i genitori allorchè fanno valere tra loro i contrapposti diritti (sempre più spesso di natura meramente economica), anzichè ergersi a primaria tutela della prole, ne travolgono sostanza e diritti: i minori, in altri termini, anziché assumere valenza autonoma rispetto persona, divengono merce di scambio e di contrasto tra gli stessi genitori, in evidente conflitto di interessi con la prole che essi stessi rappresentano.
Gli esempi sono molteplici: occultamento di redditi e di sostanze patrimoniali, intestazioni fittizie di beni, impiego deviato di somme di denaro destinate alla prole, scelte (più o meno) volontarie di ridurre la propria attività lavorativa, compresenza di altri nuclei familiari. 
Il minore nel mezzo, in balia dei suoi stessi genitori litiganti ed in attesa di una decisione. 
La sentenza che qui si segnala, percorre una strada di fattiva tutela già tracciata da altri giudici di merito (T. Potenza, 07/11/2007 in Famiglia e dir. 2008, 1034 n. Arceri e T. Trani. 04/12/2007 in Famiglia e dir. 2008, 819, n. Arceri) nell’ambito dei rapporti economici genitoriali, che vengono dunque estesi agli ascendenti ex art. 148 cod. civ. in senso oggettivo, avuto riguardo a situazioni in cui i genitori (a prescindere loro più o meno valide ragioni interne) “non possono o non vogliono” provvedere ad un adeguato mantenimento della prole.
La disposizione applicata nella decisione genovese è quella dell’art. 148 cod. civ. (nel testo modificato dalla legge sulla riforma del diritto di famiglia 19/05/1975 n. 151) che disciplina l’obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori, relazionandolo a quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti”.
Nel caso di specie, l’iniziativa giudiziaria era stata assunta dalla madre naturale di una minore in via diretta nei confronti del padre (in costante pregressa inadempienza) ed in via sussidiaria nei confronti degli ascendenti, cui era seguita emissione di decreto di ingiunzione di pagamento di somme di denaro a favore della minore stessa gravanti in parte sul padre (per ciò che si era dichiarato disponibile a pagare) ed in parte sugli avi paterni. 
L’avo paterno, lamentandosi della eccessività della quota di mantenimento posta a suo carico, promuoveva quindi giudizio di opposizione al decreto esecutivo emesso nei suoi confronti, il che ha fornito occasione al Tribunale, in tal sede, per chiarire quale sia la concreta portata dell’art. 148 cod. civ.
La Curia genovese ha infatti precisato che il riferimento legislativo relativo al non avere i genitori mezzi sufficienti al mantenimento, non vada inteso “in maniera assoluta, perchè l’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale e non la sostituzione di una categoria all’altra. Detta obbligazione non dipende dall’oggettiva insufficienza dei redditi effettivi dei genitori, ma dalla loro capacità di provvedere al mantenimento della minore; come è stato rilevato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli 15.02.1977) non vale ad esonerare gli ascendenti da tale obbligo il comportamento dei genitori che di fatto non provvedano in maniera adeguata al mantenimento dei figli, essendo appunto la norma in concreto finalizzata a garantire l’adeguato mantenimento della prole”.
L’obbligazione degli ascendenti può ben quindi concorrere con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze: non è necessario, in altri termini, che i genitori non provvedano affatto al mantenimento della prole per far maturare il loro obbligo ex art. 148 cod. civ., ma è sufficiente che consti un apporto contributivo insufficiente del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti debbano essere chiamati al loro intervento economico in via quindi sussidiaria e complementare.
Inoltre il bene oggetto di tutela immediata è con grande chiarezza il minore, in quanto l’obbligazione ex art. 148 cod. civ. scatta in presenza di oggettiva inadeguatezza dell’apporto da parte dei genitori (quando non possano o non vogliano) indipendentemente in questa fase dalla accertamento di eventuali responsabilità degli stessi lasciato a diverso ambito di indagine, essendo in questa sede primario assicurare al minore il suo diritto al mantenimento, in modo celere, concreto e fattivo (per spunti in merito, anche Tribunale Taranto, 04/02/2005 in Foro It. 2005, I, 1599).
Si evince, inoltre, dalla partecipazione al giudizio dell’ascendente anche materna, che l’obbligazione ex art. 148 cod. civ. va letta in ampio raggio, potendosi estendere gli obblighi a tutti gli ascendenti del minore, così come già annotato da pregressa giurisprudenza di merito (Tribunale di Reggio Calabria, 11.05.2007), non avendo l’obbligazione in parola carattere fideiussoria ma ancorquì precipuo fine di tutela del minore.
Questi tutti sono segnali di estremo rilievo verso una protezione degli interessi della prole, che in tanto può convenientemente ritenersi garantita, in quanto il minore assuma sempre di più la veste di persona e di soggetto autonomo di diritti.

Non si è rinvenuta in subiecta materia giurisprudenza di legittimità.

Essendo deceduta la nonna paterna ******.
L'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, spetta primariamente e integralmente ai loro genitori: sicché se uno dei due non voglia o non possa adempiere al proprio dovere, l'altro deve far fronte per intero alle loro esigenze, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Nel caso in cui il genitore direttamente obbligato non abbia i mezzi sufficienti per adempiere, gli ascendenti saranno chiamati a contribuire solo se anche l'altro genitore non sia in grado di provvedervi integralmente, con conseguente applicabilità, anche nei confronti degli avi, del procedimento monitorio di cui all'art. 148 comma 2 c.c. Trib. Milano, 30-06-2000
L’******* in atto convive con altro figlio maggiorenne ******* Antonino il quale ha piena autonomia reddituale.