Quadro di antenato- Olio (dipinto dai monaci di Mazzarino)- 800 Siciliano- particolare dello studio alla "Stanza degli stivali"aino
Quadro di antenato- Olio (dipinto dai monaci di Mazzarino)- 800 Siciliano- particolare dello studio alla "Stanza degli stivali"aino

 

INFORMAZIONI

PER I CLIENTI PER ACCEDERE 

al

 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

Il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha recepito con modifiche la Legge 30 luglio 1990 n. 217, (modificata dalla Legge 29 marzo 2001 n. 132), che aveva innovato le normative che regolamentano sia le condizioni e le modalità per accedere al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili ed amministrativi, che la difesa d’ufficio ed il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, adeguandola anche alle nuove facoltà investigative.

 

Tali normative hanno attribuito funzioni e competenze al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che:

 

a) fornisce un servizio gratuito di informazione generica sui costi dei giudizi e sui requisiti, modalità e obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) fornisce un servizio di consulenza per la valutazione nel caso specifico dell’opportunità di proporre un nuovo giudizio o di resistere in un giudizio da altri proposto;

c) valuta l’ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e amministrativa.

 

Nota Bene: non è ancora in funzione il sevizio di consulenza di cui al superiore punto b), per la cui istituzione dovrà essere emanato un Decreto del Ministro di Giustizia.

 

 

Prospetto informativo

 

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI IN 15 DOMANDE

 

1. A CHI E’ RISERVATO?

 

·         al cittadino italiano

·         allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale

·         all’apolide

·         ad enti ed associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica

 

2. QUALI CONDIZIONI SOGGETTIVE SONO RICHIESTE?

 

·         disporre di un reddito annuo (quelli del nucleo familiare si sommano, e si tiene conto anche dei redditi esenti da IRPEF, o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva) inferiore ad € 9.723, 84

·         nel caso di vertenze relative a diritti della personalità o a conflitti tra componenti del nucleo, si considera il reddito del solo interessato

 

3. COME SI FA L’ISTANZA?

 

·         in carta semplice e deve contenere:

-          generalità dell’interessato e dei componenti del suo nucleo familiare anagrafico, con i codici fiscali di tutti i componenti

-          dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni di reddito proprio e del nucleo familiare necessarie per fruire del beneficio

-          impegno a comunicare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni anno, da quando è stata presentata l’istanza, le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini del beneficio

-          per i redditi del cittadino extra-comunitario prodotti all’estero è richiesta una certificazione dell’Autorità Consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato nell’istanza

-          l’indicazione del procedimento, se già pendente

-          le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere

-          l’indicazione delle prove (documenti, testimoni ecc.) che si intendono far valere

-          la sottoscrizione autenticata (per l’autentica si veda la risposta alla prossima domanda)

 

4. COME VIENE AUTENTICATA LA SOTTOSCRIZIONE?

 

·         dall’avvocato designato dall’interessato, quando questi lo abbia preventivamente scelto (tra quelli iscritti negli Elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto della Corte d’Appello nel quale ha sede il Giudice competente), e lo abbia quindi già contattato

·         con la consegna al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

 

5. DOVE SI PUO’ CONSULTARE L’ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO?

 

  • presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
  • presso tutti gli Uffici Giudiziari (Tribunale, sedi distaccate del Tribunale, uffici dei Giudici di Pace) del Distretto della Corte d’Appello

 

6. COME SI PRESENTA L’ISTANZA?

 

  • con deposito presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati da parte del difensore o personalmente dall’interessato 
  • se la sottoscrizione è già autenticata, o allegando copia del documento di identità, anche a mezzo raccomandata inviata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

 

7. CHI PUO’ AIUTARE A PREDISPORRE L’ISTANZA?

 

  • l’avvocato designato dall’interessato
  • il servizio di informazione e consulenza istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (in tal caso, è a carico dell’interessato un contributo nella misura determinata con Decreto del Ministro di Giustizia) (N.B. detto servizio non è stato ancora istituito, si veda la nota nella prima pagina)

 

8. QUALI INFORMAZIONI E QUALE CONSULENZA FORNISCE IL CONSIGLIO DELL’ORDINE?

 

  • i dati per conoscere i costi dei procedimenti giudiziari (spese ed eventuali imposte)
  • i requisiti, modalità ed obblighi per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
  • i presupposti, modalità ed obblighi per la nomina del difensore d’ufficio per i procedimenti penali
  • inoltre, con la corresponsione del contributo nella misura determinata dal Ministro di Giustizia, una consulenza specifica sul problema prospettato dall’interessato, per valutare l’opportunità di iniziare un giudizio o di resistere in quello da altri iniziato, ovvero di tentare una definizione del conflitto con forme alternative al giudizio (N.B. detto servizio non è stato ancora istituito, si veda la nota nella prima pagina)

 

9. COSA FA IL CONSIGLIO DELL’ORDINE QUANDO RICEVE UNA ISTANZA?

 

  • valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità e se le pretese da far valere non sono manifestamente infondate
  • se la valutazione è positiva, accoglie l’istanza in via provvisoria
  • comunica il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio Finanziario competente (per la verifica della correttezza dell’autocertificazione sui redditi presentata dall’interessato)

 

10. COSA ACCADE SE L’ISTANZA VIENE ACCOLTA?

 

  • l’interessato può scegliere (se non l’ha già fatto) uno degli avvocati iscritti negli Elenchi del Distretto della Corte d’Appello ed affidargli l’incarico
  • nessun compenso né rimborso sarà dovuto a detto avvocato dall’interessato ammesso al beneficio

 

11. E SE VIENE RESPINTA?

 

  • l’interessato può riproporre l’istanza al Giudice competente per il giudizio, che deciderà sulla stessa con decreto

 

12. PER QUALI PROCEDIMENTI E GRADI DI GIUDIZIO E’ VALIDO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL BENEFICIO?

 

  • per i giudizi di cognizione, esecutivi e di revocazione
  • per tutti i gradi del giudizio, ma solo se chi ha ottenuto il beneficio sia risultato vittorioso, in quanto per il soccombente che voglia proporre impugnazione è necessario riproporre l’istanza di ammissione al beneficio (salvo si tratti dell’azione di risarcimento del danno nel processo penale)

 

13. IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E’ DEFINITIVO?

 

  • no, esso è solo provvisorio e viene poi confermato, modificato o revocato dal Giudice che decide sul merito

 

14. COSA ACCADE SE LE DICHIARAZIONI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE RISULTASSERO NON VERITIERE O SE, DOPO L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, NON VENGANO COMUNICATI GLI AUMENTI DEL REDDITO CHE FANNO VENIRE MENO IL DIRITTO?

 

  • sono previste pesanti sanzioni penali (reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 309,87 ad € 1.549,37), che vengono aumentate se il beneficio è stato ottenuto o mantenuto

 

15. SE RISULTA L’INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO, O IL GIUDICE ACCERTA CHE L’INTERESSATO HA AGITO O RESISTITO IN GIUDIZIO CON MALAFEDE O COLPA GRAVE, CHI DEVE PAGARE L’AVVOCATO?

 

  • colui che ha presentato l’istanza, e nei suoi confronti lo Stato ha diritto a recuperare le somme eventualmente già pagate

 

 

 

Il Giudizio di Paride-Particolare: Il pavone simbolo di Giunone-affresco N.Attanasio -Pal. Cirino Nicosia-Sala riunioni
Il Giudizio di Paride-Particolare: Il pavone simbolo di Giunone-affresco N.Attanasio -Pal. Cirino Nicosia-Sala riunioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Si riporta un estratto delle norme principali in materia di patrocinio a spese dello Stato relative ai requisiti per l'ammissione al beneficio ed al contenuto della domanda.

 

 

D.P.R. 30-5-2002 n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.)

PARTE III

Patrocinio a spese dello stato

TITOLO I

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Capo I

Art. 74  

Istituzione del patrocinio

 Istituzione del patrocinio. 1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. 

Art. 76

Condizioni per l'ammissione al patrocinio

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti (42). 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto

 

 

 Capo III

Istanza per l'ammissione al patrocinio

Art. 78

 Istanza per l'ammissione

1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 79. Contenuto dell'istanza

1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa

Art. 92

Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

 


Particolare Sala riunioni-biblioteca
Particolare Sala riunioni-biblioteca

 

 

 

 

 

Si ritiene opportuno riportare, altresì, l'art. 11  del CODICE DI DEONTOLOGIA approvato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE che concerne gli obblighi deontologici in materia di patrocinio a spese dello Stato: 

 

ART. 11

 Dovere di difesa.

L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

I. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

 

Busto di antenato- '800 Siciliano
Busto di antenato- '800 Siciliano

 

 

MODELLO DI DOMANDA

DI AMMISSIONE

AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

 

 

 

 

 

 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nicosia

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO[1]

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a _________________________________________________ il ______________________ residente a ________________________ via/p.zza ______________________________________________ n. _____ codice fiscale _____________________________telefono (facoltativo) _______________________________

d i c h i a r a

che la propria famiglia anagrafica è così composta:


Sig. __________________________________ 

nato a _____________________    

C. fiscale _____________________________    

Stato (es. coniuge, figlio) _________________   

Sig. __________________________________   

Nato/a a ______________________________    

C. fiscale _____________________________    

Stato (es. coniuge, figlio) _________________   

Sig. __________________________________   

Nato/a a ______________________________    

C. fiscale _____________________________    

Stato (es. coniuge, figlio) _________________   

Sig. __________________________________   

Nato/a a ______________________________    

C. fiscale _____________________________    

Stato (es. coniuge, figlio) _________________   

Sig. __________________________________   

Nato/a a ______________________________    

C. fiscale _____________________________    

Stato (es. coniuge, figlio) _________________    


c h i e d e

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il seguente procedimento:

a)       se la causa è già iniziata:

-          indicare:

generalità delle parti _____________________________________________________

Autorità Giudiziaria avanti al quale la causa è pendente (es. Tribunale di Nicosia, Giudice di Pace, ecc.)

________________________________________________________________________________________

oggetto della causa ______________________________________________________________________ _

 

data della prossima udienza ________________________________numero di ruolo ____________________

- allegare in copia gli atti e i documenti relativi alla causa (es. atto di citazione, ricorso introduttivo, memorie, documenti prodotti in corso di causa, liste di testimoni) ___________________________ ________________________________________________________________________________________

 

b)      se la causa non è iniziata:

-                      indicare il tipo di controversia (es. separazione personale dei coniugi, divorzio, divisione di beni, risarcimento di danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto). _______________________________________________________________________________________;

- allegare in copia i documenti relativi alla controversia (es. raccomandate ricevute, contratti, intimazioni) ______________________________________________________________________ _________________;

- indicare brevemente i fatti oggetto di controversia e ogni altro elemento utile a valutare la fondatezza della pretesa ________________________________________________________________________________;

- indicare i mezzi di prova di cui ci si intende valere (es. testimoni, documenti, consulenze tecniche) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

il sottoscritto:

dichiara che

-          l’istante, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, e nella consapevolezza che, salvo per i giudizi relativi ai diritti della personalità, dichiara che il reddito complessivo[2],, di cui allega ultima dichiarazione dei redditi[3] dell’istante e degli appartenenti al nucleo familiare è pari a :

€………………………………………………….

escluso quello dei familiari controparti nel giudizio.

- Il sottoscritto prende atto che il limite massimo complessivo di reddito del nucleo familiare

per accedere al gratuito patrocinio è attualmente pari a di € 10628,16 e che tale limite è elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente a carico.

- il sottoscritto si impegna a comunicare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nicosia ogni eventuale variazione del reddito che superi il limite sopra indicato, e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni anno, dal momento in cui è presentata la domanda di ammissione al gratuito patrocinio fino alla definizione della causa.

- Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. 15/68 (e successive modificazioni) per il caso in cui vengano rese dichiarazioni mendaci o vengano esibiti atti falsi o contenenti dati non corrispondenti al vero.

Chiedo di essere assistito/a dall’Avv.                                               iscritto/a nell’apposito elenco

________________________________________

 


 

Luogo e data                                                                                                

_________________________________                                      

PER AUTENTICA

                                                                                                          (ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000)    

Firma ____________________________                                               ___________________

 

Con riferimento alle disposizioni della D. Lgs. n. 196 del 20.06.2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nicosia, onde questi provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali (come sopra forniti) e alle eventuali comunicazioni a terzi.

 

Luogo e data                                                                                                

_________________________________                                      

PER AUTENTICA

                                                                                                          (ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000)    

Firma ____________________________                                               ___________________

 

 

 

Parte a cura del Consiglio dell’Ordine

 

La presente richiesta è pervenuta alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine di Nicosia in data _________ a mezzo:

€ Raccomandata

€ presentata personalmente dal richiedente, identificato mediante documento d’identità n. ______________ che si allega in copia

€ presentata dal difensore, Avv. ___________________________

 

Rovigo, lì _________________________________

 

AVVERTENZE

1. I l Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

2. Il richiedente, se il giudice procedente o il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo richiedono, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

3.Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'Ufficio Finanziario competente per la verifica dell'esattezza dei redditi attestati dal richiedente.

4. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per !'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

5. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue I'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Sono applicate le medesime sanzioni a chi, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di effettuare le comunicazioni relative alle variazioni rilevanti dei limiti di reddito per le quali è stato assunto l'impegno di cui alla presente istanza.

 



[1] All’istanza va allegata la fotocopia di un documento di identità, come previsto dal Dpr n. 445/2000

 

[2] Nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi del nucleo familiare, tenendosi conto anche dei redditi esenti da Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva.

[3] Per i redditi di cittadino extracomunitario prodotti all’estero occorre produrre apposita certificazione dell’Autorità consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato.