Il Tribunale di Nicosia
Il Tribunale di Nicosia

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (11G0190)

(GU n. 216 del 16-9-2011)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga 

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto Ø dell'estensione del territorio, Ødel numero degli abitanti, Ø dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, Ødella specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata, nonche' Ødella necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole trattazione dei procedimenti; d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni; f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica; g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze; h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti; i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo; l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare; o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del personale amministrativo; p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.

5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 settembre 2011. 

NAPOLITANO 

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2887): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze (Tremonti) il 13 agosto 2011. Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede referente, il 17 agosto 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª e questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 18 e 23 agosto 2011. Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 23, 24, 25, 30 e 31 agosto 2011; il 1°, 2, 3 e 4 settembre 2011. Esaminato in aula il 5 e 6 settembre 2011 ed approvato il 7 settembre 2011.

Camera dei deputati (atto n. 4612): Assegnato alla V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione), in sede referente, l'8 settembre 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali. Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, l'8, 9, 10 e 12 settembre 2011. Esaminato in aula il 12 e 13 settembre 2011 ed approvato il 14 settembre 2011.

Non è prevista la soppressione meccanica ed automatica, tout court, dei tribunali cosiddetti “minori”, ma la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari “di primo grado” anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi.

I criteri di tale ridefinizione sono:

  1.  estensione del territorio;
  2. numero degli abitanti;
  3. carichi di lavoro;
  4. indice delle sopravvenienze;
  5. specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;

 

 

COMUNICATO STAMPA OUA - Organismo Unitario dell'Avvocatura

   

GIUSTIZIA, IL TAR E IL CONSIGLIO DI STATO SOSPENDONO LA SOPPRESSIONE DI DIVERSE SEDI DISTACCATE IN LOMBARDIA

 MAURIZIO DE TILLA, OUA: «ALTRO CHE REVISIONE DELLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA. COSÌ È IL CAOS»

 

Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, la rappresentanza politica degli avvocati italiani, denuncia i primi casi di sospensive adottate dal Tar Lombardia e dal Consiglio di Stato sulla prevista chiusura di diverse sedi distaccate, come contemplato dal decreto legislativo sulla revisione della geografia giudiziaria.

L’Oua anche su questo tema ha proclamato due giorni di sciopero il 23 e 24 febbraio, con manifestazione nazionale a Roma (il 23) e in oltre 100 città italiane (il 24): «Così è il caos, altro che revisione della geografia giudiziaria. Queste sospensive sono la dimostrazione di quanto denunciato dall’Oua: non si possono abolire uffici giudiziari senza una attenta valutazione»

 

«La formulazione della norma – continua il presidente Oua - ne inficia di fatto la finalità, lo abbiamo detto più volte, purtroppo inascoltati dal Ministero della Giustizia. Gli obiettivi di risparmio e di efficienza posti a base della legge delega non si raggiungono con l’indiscriminata e generica soppressione degli uffici giudiziari quanto, piuttosto, con una oculata e condivisa riorganizzazione sul territorio degli attuali uffici di primo grado, anche con riguardo alle sezione distaccate, potenziando proprio quei tribunali di prossimità che, in ragione di una struttura meno complessa e burocratica, offrono una pronta e rapida risposta di giustizia, ed un più rapido accesso a tutti i servizi da parte dei cittadini, svolgendo il loro compito notoriamente con piena efficienza, tanto da allinearsi agli standards riconosciuti e previsti dalla Comunità Europea. La ristrutturazione delle sedi oggi esistenti, assolutamente insufficienti a recepire il nuovo flusso, gli inevitabili spostamenti di personale, la riorganizzazione di tutti i presidi delle forze dell’ordine e degli uffici finanziari, l’aggiornamento delle reti telematiche e della impiantistica in generale, comporteranno nuove spese per lo Stato incoerenti con la millantata esigenza di stabilizzazione».

 

Roma, 31 gennaio 2012

 

 

La battaglia di tutti i Nicosiani per il mantenimento del Tribunale non è una lotta prometeica. Non siamo come "Il Prometeo incatenato".
La legge è chiarissima. Non c'è bisogno di essere giuristi per leggerla. 
La norma (Art. 1 comma 2 della LEGGE 14 settembre 2011, n. 148) è più rettilinea di tanti commenti ed elucubrazioni.
Non è prevista la soppressione meccanica ed automatica, tout court, dei tribunali cosiddetti “minori” (o tribunalini), ma la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari “di primo grado” anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi.
I criteri di tale ridefinizione sono:
1. estensione del territorio;
2. numero degli abitanti;
3. carichi di lavoro;
4. indice delle sopravvenienze;
5. specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale;
6. tasso d'impatto della criminalità organizzata.
I criteri che giustificano una deroga per i nostri uffici giudiziari sono quelli indicati sub 5 e 6: specificità territoriale/situazione infrastrutturale (leggi: mulattiere !) e rischio di infiltrazioni mafiose (pressione in altri paesi del circondario, appetiti criminali suscitati dai finanziamenti della Nord-Sud, etc.). 

ATTUALITÀ | Venerdì 09 Marzo 2012 20:03

Nebrodi. I Tribunali di Mistretta e Nicosia a rischio 

Scritto da  Redazione Futurista Etichettato sotto tribunali mistretta e nicosia,
Nebrodi. I Tribunali di Mistretta e Nicosia a rischio

Scongiurare la soppressione dei Tribunali di Mistretta e di Nicosia.

Questo è lo scopo che ha spinto negli ultimi tempi alla massima sinergia amministrazioni comunali, comitati promotori, forze politiche rappresentanti il territorio ad ogni livello, il consiglio degli Ordini degli Avvocati e tutte le associazioni di categoria unite per fermare un provvedimento che si rivela chiaramente iniquo e privo di ogni utilità.

E’ necessario però andare in profondità per comprendere a fondo la questione. Un valido chiarimento ci viene offerto dall’ Avv. Salvatore Timpanaro del foro di Nicosia esposto in prima fila in questo difficile braccio di ferro.

Tutto parte necessariamente dall’art. 1 comma II della legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo  che  prevede, come è noto, una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Una  ridefinizione della geografia giudiziaria quindi che  paventa  la possibile soppressione dei tribunali di Mistretta e di Nicosia.

C’è da premettere che come recita la legge: “Il Governo, al fine di a) realizzare risparmi di spesa e b) incremento di efficienza e' delegato ad adottare, entro dodici mesi, uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”.

Nello specifico alla lettera b) è previsto il seguente criterio “ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalita' organizzata.

”Non è prevista, pertanto, la soppressione meccanica ed automatica, tout court, dei tribunali cosiddetti “minori”, ma la ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici giudiziari “di primo grado” anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi.

Già da queste brevi osservazioni  sembra sensato  ritenere , che nel rispetto della norma prevista nella legge delegata sia possibile mantenere in vita  il  Tribunali di Nicosia e di Mistretta, in relazione alla “specificità territoriale del bacino di utenza” sotto il duplice profilo già delineato dalla disposizione normativa: a) situazione infrastrutturale; b) tasso d'impatto della criminalita' organizzata. Su questi aspetti però è giusto soffermarci rilevando ulteriori elementi che ci indicono a costatare  l’iniquità del provvedimento.

In riferimento a Nicosia, a conclusione di un attenta disamina, va confermata, la presenza di storiche “famiglie” mafiose, operative nei settori tradizionali delle estorsioni in danno delle imprese e dei commercianti, ma impegnate anche, favorite delle specificità dell’economia locale, nel commercio illegali di animali rubati nonché nella consumazione di furti, finalizzati però alle successive estorsioni, in danno delle imprese agricole.

La soppressione del tribunale comporterebbe un duro colpo alla lotta di questa criminalità organizzata, lo stesso discorso è valido chiaramente anche per il Tribunale di Mistretta.

La collocazione geografica e la densità criminale del territorio interessato, dimostrano come un provvedimento del genere finirebbe per causare danni sensibili delle popolazioni del circondario di Mistretta che sono costrette, tuttora, a lottare per sopravvivere in un contesto sociale e geografico caratterizzato da molti deficit strutturali ed economici ed ad alta densità criminale: subentra poi un deficit del sistema viario, un problema questo che include anche il circondario di Nicosia.

La posizione geografica  del Tribunale di Mistretta colloca questa struttura al centro dei due vasti comprensori del messinese e del palermitano; l’eventuale soppressione del tribunale di Mistretta determinerebbe  per i cittadini del circondario un grave rischio di emergenza legalità, provocando così la permanenza e l'incremento dell'alto tasso di criminalità comune ed organizzata nel vasto territorio dei Nebrodi occidentali fortemente a rischio.

Da qui l’ esigenza di manifestare questo dissenso accompagnato a da  un interessante controproposta, come ha  affermato  il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta S.E. Salvatore Cardinale  nella Relazione sull’amministrazione della giustizia nel periodo dal 1 luglio 2010 – 30 giugno 2011, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in data 27 gennaio 2012: "La recrudescenza, pur nei limiti sopra segnalati del fenomeno criminale nel Circondario può rappresentare l’occasione per una seria riflessione sulla necessità di conservare, ed anzi potenziare mediante nuove aggregazioni territoriali, in una zona non piccola del Centro dell’Isola afflitta da un persistente deficit di infrastrutture e reti di comunicazioni, un efficiente presidio di legalità quale oggi è il Tribunale di Nicosia". 
Il Primo Magistrato del Distretto nisseno ha, in tal guisa, non solo sottolineato la "necessità di conservare", ma altresì quella di "potenziare mediante nuove aggregazioni territoriali" il Tribunale di Nicosia.

In tal senso è la proposta del foro nicosiano e del Comune di Nicosia di accorpare al Tribunale di Nicosia quello di Mistretta; verificando anche, la possibilità di inglobare i comuni di Gangi e Geraci Siculo dell’area madonita; la finalità è quella di  creare, all’interno dell’Isola, un grande tribunale montano, il Tribunale dei Nebrodi e delle Madonie (di Nicosia e Mistretta).

Un ufficio giudiziario che è connaturato alla geografia, alla storia, all’economia del territorio.

Un idea che troverà sviluppo dalla sinergia che si verrà ad realizzare tra i due importanti centri montani.

Placido Salamone